Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: certificazioni di qualità

D8. Le stazioni appaltanti possono richiedere ai concorrenti particolari requisiti di qualità?

D24. Con quali modalità i concorrenti possono dimostrare, in sede di gara, il possesso della certificazione di qualità di cui all’articolo 43 del Codice dei contratti pubblici.

In merito all'oggetto, si chiede se il mancato possesso del requisito di idoneità professionale richiesto (nella fattispecie Certificazione UNI EN ISO 9001) costituisca causa di esclusione dalla procedura di gara. Si chiede inoltre di confermare che: 1) nel caso in cui il concorrente abbia inserito nella busta amministrativa una apposita dichiarazione attestante l'insussistenza del requisito richiesto, la stazione appaltante dovrà procedere alla sua esclusione e all' incameramento della cauzione provvisoria ma senza dover procedere con una segnalazione all'ANAC; 2) nel caso in cui il concorrente abbia invece dichiarato il possesso del requisito richiesto e in fase di verifica si attesti l'insussistenza dello stesso, la stazione appaltante dovrà procedere con l'esclusione, con l'incameramento della cauzione provvisoria e con la segnalazione all'ANAC per falsa dichiarazione.

Stante la varietà degli orientamenti in materia di avvalimento, si chiede se la certificazione di qualità può essere oggetto di avvalimento. Inoltre, qualora richiesta la certificazione di qualità per l'esecuzione di un servizio, in caso di R.T.I. se è necessario che tutte le imprese siano certificate o è sufficiente che la possieda la capogruppo.

In un disciplinare di gara riferito a procedura aperta riguardo appalto di servizi con quota parte di efficientamento energetico abbiamo previsto i seguenti requisiti di idoneità professionale. Abbiamo altresì previsto altri requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa che qui non elenco per brevità. Rispetto a detti ultimi requisiti abbiamo citato espressamente la possibilità di ricorrere all’avvalimento a norma dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e smi Requisiti di idoneità professionale Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, per partecipare alla presente gara, le imprese partecipanti devono soddisfare i seguenti requisiti: a) iscrizione nel registro CCIAA da almeno 3 anni, con attività relativa alla realizzazione, gestione e manutenzione impianti tecnologici e speciali e con abilitazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del D.M. 37/2008 o legislazione equivalente per concorrenti stabiliti in altri Paesi; b) possesso della certificazione di qualità ISO 9001 relativa a: installazione, manutenzione e gestione di impianti tecnologici, servizio energia e fornitura combustibile; c) possesso della certificazione delle misure di gestione ambientale ISO 14001 relativa a: installazione manutenzione e gestione di impianti tecnologici, servizio energia e fornitura combustibile: d) possesso della certificazione del sistema di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro OHSAS 18001:2007 relativa a: installazione, manutenzione e gestione di impianti tecnologici, servizio energia e fornitura combustibile; e) possesso della certificazione del sistema di gestione energetica secondo lo standard internazionale EN ISO 50001:2011 relativa a: installazione, manutenzione e gestione di impianti tecnologici, servizio energia; f) possesso della certificazione attinente alla responsabilità sociale di impresa SA 8000:2008 relativa a: installazione, manutenzione e gestione di impianti tecnologici; g) possesso di qualificazione SOA per prestazione di costruzione rilasciata da organismo autorizzato e in corso di validità che attesti il possesso delle categorie OG1 (classifica III), OG9 (classifica III) e OG11 (classifica IV), e comunque di classe adeguata ai lavori oggetto di offerta, ai sensi dell’Allegato A del DPR 207/2010; In caso di ATI/Consorzi ordinari, i requisiti di cui alle lett. b) c), d), e) ed f) devono essere possedute dalla mandataria dell’ATI/Consorzio ordinario. I requisiti di cui alla lett. a) devono essere posseduti da tutte le imprese del Raggruppamento/Consorzio. Il requisito di cui alla lett. g) deve essere posseduto dalle imprese del raggruppamento che intendono eseguire i lavori dell’offerta tecnica, in misura proporzionale alla percentuale di esecuzione della prestazione dichiarata. Quesito: Il possesso di detti requisiti di capacità idoneità professionale può essere oggetto di avvalimento ai sensi dell’art.89 del D.Lgs.50/2016 e smi e a quali condizioni? Quali di detti requisiti può essere oggetto di avvalimento?

In una gara di lavori pubblici, il bando prevede come requisito di partecipazione il possesso della certificazione ISO 14001.
In caso di partecipazione da parte di un consorzio di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) quale di queste affermazioni può essere ritenuta corretta ai fini del possesso del requisito?
La certificazione deve essere posseduta:
a) sia dal consorzio sia da tutte consorziate esecutrici;
b) dal solo consorzio anche in presenza di consorziate esecutrici;
c) dal consorzio se lo stesso esegue direttamente o in alternativa da tutte le consorziate esecutrici ove individuate;
d) anche da una sola consorziata esecutrice.

Se la suddetta certificazione è prevista come requisito premiante quale ipotesi va applicata ai fini dell’attribuzione del punteggio ?

GRAZIE

Un Consorzio, individuato come miglior offerente in una procedura negoziata per l'affidamento di lavori ha dimostrato, in forma documentale in sede di gara, il possesso delle certificazioni ISO 9001, 14001 e 45001 tutte in corso di validità. I meccanismi coi quali le prime due influiscono nel calcolo del deposito cauzionale definitivo, appaiono chiari nell'interpretazione dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 poiché la prima, lo riduce del 50% mentre la seconda di un'ulteriore 20% applicato all'importo risultante dalla riduzione precedente (ossia il 20% del rimanente 50%). Per quanto concerne invece la terza certificazione ISO 45001, relativa ai sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, non se ne comprende bene l'inquadramento normativo: da una lettura del predetto articolo, fatto salvo un generico richiamo nel paragrafo iniziale alle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 parrebbe che, la stessa, non influisca in alcun termine ai fini della riduzione della cauzione definitiva. Si chiede un autorevole parere in merito a tale interpretazione. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Nella Richiesta d’Offerta per l’affidamento del “Servizio di vigilanza armata” mediante ricorso a Guardie particolari giurate per un ufficio giudiziario tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica è stata prevista l’assegnazione di 2 punti su 70 per il possesso della certificazione UNI CEI EN 50518:2020 (concernente i centri di monitoraggio e di ricezione allarme).
Secondo la valutazione di questo ufficio il possesso di questa certificazione assicura che l’operatore dispone di infrastrutture più sicure nello svolgimento del servizio, rivolto ad un ufficio giudiziario che in quanto tale è considerato “obiettivo sensibile” in quanto tra quelli elencati all’art. 256-bis del R.D. 635/1940.
Un operatore economico ha obiettato che tale previsione lede la parità di trattamento imposta dal D. Lgs. 50/2016 in quanto avvantaggia gli istituti che operano in ambito territoriale estesi e/o di grandi dimensioni (gli unici obbligati per legge al possesso delle certificazione).
E’ un criterio eccessivo? E’ corretto modificare i criteri? Modificare tale criterio potrebbe ledere gli interessi degli altri operatori?